venerdì 8 marzo 2013

tutti i pregi della graduatoria nazionale, e perchè farla ADESSO

Approfondimento sulla "graduatoria nazionale unica per specialità":

Perchè il test deve essere necessariamente Nazionale?
E perchè questo tipo di impostazione avrà risvolti positivi tra gli studenti?
A fronte di una necessaria riforma del concorso di accesso per le scuole di specializzazione con criteri facilmente oggettivabili , in linea con quanto stabilito dal D. Lgs. 368/99, il MIUR ha elaborato una proposta che preveda tra le sue parti fondamentali:
- graduatoria nazionale unica per scuola di specializzazione;
- quiz a risposta multipla costituita da due parti, una generale e una specialistica;
- abolizione della II prova e di tutti quei parametri ancillari, che hanno rappresentato il mezzo con cui,nel corso degli anni, si è giocato per favorire in maniera poco trasparente questo o quel candidato.

Fermo restando che gli ultimi due principi sono inattaccabili e costituiscono il fondamento stesso della rivisitazione del concorso, ci si sta interrogando in questi giorni in relazione all'opportunità e al motivo per cui costituire una graduatoria nazionale invece di quella locale: tale evenienza trova forti resistenze tra gli studenti stessi, animati tuttavia da dubbi facilmente fugabili.
In merito all'obbligatorietà di istituire una graduatoria nazionale e non una locale tale aspetto deriva da una serie di riflessioni legislative ,che hanno fatto giurisprudenza nel corso dell'ultimo anno in relazione al Test di Ammissione alle Facoltà di Medicina e Chirurgia, il cui meccanismo verrà probabilmente adattato alla riforma oggetto di questo articolo.

In particolare La sesta sezione del Consiglio di Stato, anche alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte EDU dell’art. 2 della Convenzione, recante la tutela del diritto all’istruzione, solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, legge 2 agosto 1999 n. 264, nella parte in cui, all’esito dello svolgimento delle prove preselettive per l’accesso alle facoltà a numero chiuso, non prevede la formazione di una graduatoria unica nazionale in luogo di graduatorie plurime per singoli Atenei, con riferimento agli artt. 3, 34, 97 e 117, co. 1, Cost.
In proposito la Sezione osserva che, a fronte di una prova unica nazionale, con 80 quesiti, “l’ammissione al corso di laurea non dipende in definitiva dal merito del candidato, ma da fattori casuali e affatto aleatori legati al numero di posti disponibili presso ciascun Ateneo e dal numero di concorrenti presso ciascun Ateneo, ossia fattori non ponderabili ex ante.
Infatti, ove in ipotesi il concorrente scegliesse un dato Ateneo perché ci sono più posti disponibili e dunque maggiori speranze di vittoria, la stessa scelta potrebbero farla un numero indeterminato di candidati, e per converso in una sede con pochi posti potrebbero esservi pochissime domande.
Va poi evidenziato che, svolgendosi la prova unica nazionale nello stesso giorno presso tutti gli Atenei, a ciascun candidato è data una unica possibilità di concorrere, in una sola università, per una sola graduatoria (one shot), con l’effetto pratico che coloro che conseguono in un dato Ateneo un punteggio più elevato di quello conseguito da altri in un altro Ateneo, rischiano di essere scartati, e dunque posposti, solo in virtù del dato casuale del numero di posti e di concorrenti in ciascun Ateneo. Questo è del tutto contrario alla logica del concorso unico nazionale”.
Secondo i giudici della sesta sezione un sistema siffatto “lede l’eguaglianza tra i candidati, e il loro diritto fondamentale allo studio (diritto sancito anche dall’art. 2 del protocollo addizionale alla CEDU, Carta europea dei diritti dell’uomo protocollo firmato a Parigi il 20 marzo 1952 (a tenore del quale “il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno”, nonché, limitatamente alle materie di competenza dell’Unione europea, dall’art. 14 della Carta di Nizza, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), atteso che i candidati non vengono ammessi in base al merito, ma in base a fattori casuali e aleatori, ma si lede anche il principio di buon andamento dell’Amministrazione, atteso che la procedura concorsuale non sortisce l’esito della selezione dei migliori. Si determina, in definitiva, una ingiusta penalizzazione della aspettativa dei candidati di essere giudicati con un criterio meritocratico, senza consentire alle Università la selezione dei migliori; la scelta degli ammessi risulta dominata in buona misura dal caso. Sicché è violato anche il principio di ragionevolezza e logicità delle scelte legislative (art. 3 Cost.)”.
Ed il Collegio ritiene non invocabili ragioni organizzative o di autonomia universitaria, che resterebbero incise dalla soluzione della graduatoria unica, in ragione del principio di ragionevole proporzionalità tra mezzi impiegati e obiettivo perseguito, sicché “esigenze organizzative non possono ragionevolmente penalizzare il diritto allo studio sulla base di un criterio meritocratico”.
In proposito la Sezione non manca di osservare che, nei fatti, “neppure le ragioni organizzative sono effettive, atteso che sarebbe ben possibile che il concorso si svolgesse presso i singoli Atenei, e che i candidati esprimessero opzione in ordine decrescente per le varie sedi universitarie, e che poi le prove confluissero in un sistema di correzione unica e graduatoria unica nazionale, in cui tener conto del punteggio conseguito da ciascun concorrente e delle sedi da esso prescelte. Non si lederebbe in tal modo né il diritto allo studio, né il diritto alla vittoria dei più meritevoli, né il diritto dello studente a scegliere la sede universitaria (diritto di scelta che, come ben evidenziato nell’atto di appello, è recessivo rispetto all’interesse a entrare comunque all’università, ancorché in una sede meno appetita, a fronte dell’alternativa di non entrare affatto nella sede prescelta). Non si lede nemmeno l’autonomia universitaria, atteso che, in un sistema in cui le prove sono predisposte dal Ministero e dunque sono identiche per tutte le Università, e sono prestabiliti i posti disponibili in ciascun Ateneo, per i singoli Atenei è del tutto indifferente l’opzione tra graduatoria unica e graduatorie plurime, e, anzi, è più vantaggioso il sistema della graduatoria unica, che consente la selezione e l’accesso dei più meritevoli”.

Ciò significa che, stante la possibilità in un concorso standard, uguale per tutti in tutte le scuole di specializzazione d'Italia, viene preservato il merito solo nel caso in cui venga istituita una graduatoria, appunto, di merito su SCALA nazionale per evitare che si verifichi l'esclusione di candidati che, A PARITà di PROVA, acquisiscano un punteggio più alto dell'ultimo ammesso in una qualsiasi delle graduatorie locali delle altre scuole di specializzazione. Il diritto alla vittoria dei più meritevoli, come si evince dalla sentenza del consiglio di stato, PREVALE sul diritto alla sede, così come evidenziato dall'ordinanza della VI sez del Consiglio di Stato.

Riferimento Bibliografico: http://www.neldiritto.it/appgiurisprudenza.asp?id=8160

Ma come funzionerà realmente? E perchè è un vantaggio per gli studenti?
Nelle intenzioni del Ministero, così come già avvenuto per il test di ammissione a Medicina (l'anno scorso Macroregionale, quest'anno Nazionale per i suddetti motivi relativi all'ordinanza del CdS), vige l'intenzione di costituire graduatorie uniche per scuola di specializzazione, con la possibilità di provare massimo per 3 scuole, sulla base del merito (punteggio acquisito) e graduatoria delle preferenze.
In Breve, nei giorni successivi la prova, gli studenti saranno chiamati telematicamente (come già avvenuto) a redigere una propria Graduatoria delle Preferenze in cui ordinare le SEDI preferite per la scuola per la quale si è concorso. Ogni studente avrà due possibilità, fondamentali per la sua assegnazione di sede: costituire una graduatoria che comprenda TUTTE le scuole di specializzazione o una graduatoria che ne comprenda solamente una parte, costituita nell'ordine dalle sedi da lui preferite.
Al momento della pubblicazione della graduatoria il Ministero assegnerà per singola scuola le borse a seconda della posizione di ciascuno in graduatoria, assegnando ogni studente al PRIMO posto libero nelle scuole da esso prescelte rispettando nell'ordine la sua graduatoria di preferenze.
Tale evento mette lo studente di fronte a due possibilità: accettare o rifiutare la borsa. Qualora lo studente venga assegnato alla sua prima scelta, provvederà successivamente all'immatricolazione; qualora invece lo studente non sia assegnato alla sua prima scelta l'accettazione prevede anche che, QUALORA SI LIBERASSE UN POSTO IN UNA SEDE DA LUI PREFERITA RISPETTO A QUELLA A CUI é STATO ASSEGNATO IL MIUR LO ASSEGNERà AUTOMATICAMENTE A QUELLA SEDE. Tale aspetto è, a nostro avviso, fondamentale poichè rispetta in un sol colpo il diritto dei più meritevoli e il diritto alla sede, senza far perdere al candidato la possibilità di aspirare ad un posto preferito qualora si accontentasse di una sede da egli indicata più in basso nella sua preferenza delle graduatorie.
Perchè allora è importante stilare una corretta graduatoria delle preferenze?
Perchè se nella graduatoria delle preferenze venisse indicata una sede in realtà NON auspicata dal candidato e qualora il sistema di assegnazione lo assegnasse a quella sede un eventuale rifiuto del candidato lo eliminerebbe di fatto da qualsiasi possibilità di riassegnazione di sedi preferite. Pertanto sarebbe più utile, in questo senso, per il candidato indicare una ristretta cerchia di sedi ove egli sarebbe disposto a spostarsi e per cui concorrebbe solamente con chi ha indicato le stesse sedi e dalle quali potrebbe venire escluso SOLAMENTE nel caso in cui un candidato abbia fatto un punteggio maggiore dal suo, fugando i timori di essere "sballottati" chissà dove. L'indicazione di una sede invece dove sarebbe disposto a spostarsi ancorchè non preferita e la sua conseguente accettazione non PRECLUDEREBBE al candidato la possibilità di essere ripescato per una sede da lui preferita, qualora qualche studente che lo ha preceduto rifiuto il posto a lui assegnato.

Riferimento Bibliografico: funzionamento test di ammissione alle Facoltà di Medicina e Chirurgia, anno 2012/2013 secondo indicazioni del MIUR. http://www.alphatest.it/Test-di-ammissione/Info-sui-test-di-ammissione/News-sui-test/Graduatorie-accorpate-2012-MIUR

1 commento:

  1. Buongiorno a tutti.
    Credo che sia ingiusto per molti che la riforma entri in vigore già dal 2014. Ci sono persone che hanno frequentato per mesi e mesi reparti ospedalieri per imparare il mestiere che sognavano di fare seguendo il proprio docente, facendo sacrifici e chiedendo di fare sacrifici anche ai propri genitori. Ci sono persone che non sono uscite con la lode (purtroppo non siamo tutti delle cime) ma che al lavoro hanno voglia di fare e di imparare ogni giorno sempre di più. Ci sono persone che hanno frequentato in questi anni corsi ADE, tirocini e hanno scritto pubblicazioni per avere un punteggio decente (unito all'esperienza fatta in ospedale) per poter raggiungere il proprio obbiettivo e realizzare il proprio sogno. Sono sempre stata convinta che nella vita il cuore è ciò che conta maggiormente e che il lavoro che abbiamo scelto deve essere fatto con passione per il bene del paziente e del prossimo..e non credo sia giusto che una persona che abbia un voto di laurea basso o che sia uscita fuori corso per problemi personali possa essere penalizzata e non seguire il proprio sogno per cui ha lottato per mesi facendo 9 ore al giorno per due anni in ospedale, frequentando corsi e scrivendo pubblicazioni.

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